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Addizionale IRPEF

ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA

Il Decreto Legislativo n. 360/98 ha istituito, a partire dall’anno 1999, l’Addizionale comunale sul Reddito delle Persone Fisiche.
Il citato Decreto concede ai Comuni la facoltà di applicare l’Addizionale IRPEF sul reddito dei contribuenti residenti nella misura massima dello 0,5% nell’arco del triennio dalla sua prima applicazione nel limite dello 0,2% annuo.

L’Addizionale Comunale si applica al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili) verificabile dai mod. 730 – Unico – C.U.D. del contribuente. Questa è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’Addizionale stessa, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al Comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l’Addizionale Comunale è determinata dai sostituti d’imposta (datore di lavoro) all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L’importo trattenuto è indicato nella certificazione unica (C.U.D.) rilasciata dal datore di lavoro.

L’Addizionale Comunale viene versata con le modalità stabilite con Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dell’Interno. Attualmente viene trattenuta e versata in 11 rate sugli stipendi dell’anno successivo a quello di applicazione dell’imposta.


SCOPO DELL’IMPOSTA
Lo scopo di questa nuova imposta è legato a due problemi di fondo:

  • quello di coadiuvare l’approvvigionamento di risorse finanziarie proprie a vantaggio dell’Amministrazione Comunale nell’ottica di una contestuale e progressiva riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni;
  • quello per cui le Amministrazioni devono, ora e sempre più in futuro, poter provvedere con maggior immediatezza, nella logica della sussidiarietà amministrativa, a soddisfare la "domanda" di servizi amministrativi da parte della collettività con proporzionali fondi degli stessi soggetti amministrati.
ALIQUOTA COMUNALE

La Giunta Comunale, con Delibera n° 9 del 10.3.2005 ha confermato, anche per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 360/98, l’istituzione, effettuata con provvedimento del C.C. n. 3 datato 29 Febbraio 2000, dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche a carico dei cittadini residenti nel Comune di Pozzolo Formigaro.

Il Comune di Pozzolo Formigaro ha stabilito che, per l'esercizio finanziario 2005, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sia pari allo:

0,4% (zerovirgolaquattropercento)


Deliberazione n° 9 del 10.3.2005
OGGETTO: Addizionale comunale all’I.R.P.E.F.
Determinazione Aliquota per l’anno 2005.


LA GIUNTA COMUNALE

  • Visto il D.Leg. 360/98 istitutivo dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • Visto l’art. 42 co. 2 lett. f) del D.Leg. 267/2000 che stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in merito all’Istituzione e Ordinamento dei Tributi con esclusione delle relative aliquote la cui competenza è demandata alla Giunta Comunale;
  • Visto l’art. 53 co. 16 L.388/2000, come sostituito dall’art. 27 comma 8 L. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e le relative deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio medesimo;
  • Richiamata la propria deliberazione n° 17 del 9.3.2004 con la quale si confermava anche per l’anno 2004, ai sensi dell’art. 1 D.Leg. 360/98, l’istituzione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche a carico dei cittadini residenti nel Comune di Pozzolo, stabilendo un’aliquota dello 0,4%;
  • Visto l’art. 1 comma 3 del succitato D.Leg. 360/98 secondo i quali i Comuni nella determinazione dell’aliquota in oggetto non possono superare complessivamente lo 0,5%, con un incremento annuo non superiore allo 0,2%;
  • Visto l’art. 3 comma 1 lett. a) della L. 289/2002 il quale dispone che gli aumenti dell’addizionale all’IRPEF per i Comuni e le Regioni deliberati successivamente al 29.09.2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del D.Lgs. 281/97 in sede di conferenza unificata fra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, disposizione confermata anche per l’anno 2005 dall’art. 1 comma 51 L.311/2004
  • Ritenuto, dopo attenta valutazione delle disposizioni normative succitate disciplinanti il tributo medesimo e con riferimento al gettito dell’imposta derivante dall’applicazione delle diverse aliquote nei limiti normativamente previsti, determinante per garantire gli equilibri finanziari e di bilancio e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi indispensabili e di primaria utilità da prestare alla popolazione, senza, contestualmente, inasprire più del necessario la pressione fiscale a carico dei cittadini, di confermare anche per l’anno 2005 l’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4%;
  • Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
  • Sentito il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ex art. 49 D.Leg. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
  1. Di confermare anche per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 1 D.Leg. 360/98, l’istituzione, effettuata con provvedimento C.C. n. 3 in data 29 Febbraio 2000, dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche a carico dei cittadini residenti nel Comune di Pozzolo Formigaro;
  2. Di determinare la relativa aliquota nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento);
  3. Di dare atto che nella determinazione della presente aliquota del tributo in oggetto per l’anno 2005 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo Comune e che il provvedimento sopra disposto rispetta tale equilibrio;
  4. Di pubblicare la presente delibera sull’apposito sito INTERNET che sarà istituito dal Ministero delle Finanze.